(fonte inps.it)

 

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

La DSU e l’ISEE sono utilizzati dagli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia basata sulla cosiddetta prova dei mezzi.

Il Sistema Informativo ISEE è consultato dagli enti erogatori ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una prestazione sociale agevolata. In particolare, gli enti acquisiscono il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e le informazioni della DSU con le modalità precisate dalla circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73.

L’ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L'ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Numero dei componenti Parametro

1                                             1,00

2                                             1,57

3                                             2,04

4                                             2,46

5                                             2,85

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per ottenere alcune prestazioni specifiche, le informazioni raccolte nella dsu consentono di calcolare ISEE specifici, appunto, come il “sociosanitario”, il “sociosanitario residenze”, l’ ISEE “università”, lì ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).

Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti.

L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato entro due mesi.

L’INPS calcola l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi.

L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.

L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso al servizio online dedicato o tramite le sedi territoriali competenti.

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