(fonte inps.it)

 

L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
L’indennità DIS­COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.


L’indennità non spetta, invece, a:
collaboratori titolari di pensione;
titolari di partita IVA;
amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.


DECORRENZA E DURATA

 

La DIS-COLL decorre:

dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di
studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
La DIS­COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.
Qualora sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.
La fruizione dell’indennità DIS­COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.


QUANTO SPETTA

 

L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente). È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.221,44 euro.
Per il 2019 l’importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro.
A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l'indennità DIS­COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.


L’indennità viene corrisposta mediante:
accredito su conto corrente bancario o postale;
accredito su libretto postale;
bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.


DECADENZA


Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS­COLL;
partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).


REQUISITI

 

Nel 2019 è stata introdotta una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), la prestazione DIS­COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).


QUANDO FARE DOMANDA

 

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

 

STATO DI DISOCCUPAZIONE

 

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. Tale domanda equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità(DID) e viene trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL (articolo 4, d.lgs. 150/2015) ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS­COLL è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego entro i successivi 15 giorni.


ACCERTAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

 

Per accedere alla DIS­COLL è necessario anche essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per l'accertamento di tale requisito occorre verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata che:
per il 2015 è 30,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva a tale Gestione e 23,50% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
per il 2016 è 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e 24% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 l’aliquota applicata è pari al 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e al 24% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
per il periodo dal 1° luglio 2017 l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione è del 32,72%, cui deve aggiungersi l’ulteriore aliquota dello 0,51%, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è del 24%;
infine, per gli anni 2018 e 2019 è pari al 34,23%, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva DIS­COLL dello 0,51%, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS­COLL l’aliquota è pari al 33,72%. Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 24%.
Va precisato che il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa, quale, ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato.

 
SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL’INDENNITÀ

 

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.
Il beneficiario dell’indennità che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.
Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro per lavoro autonomo e a 8.145 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), l'indennità è ridotta dell'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario della DIS­COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla questa attività.


DIS-COLL E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA


Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS­COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).


NORMATIVA


L’articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per il 2015, l’indennità di disoccupazione mensile “DIS­COLL” in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), attraverso la modifica e integrazione dell’articolo 15 del d.lgs. 22/2015,  ha stabilizzato la misura, estendendola dal 1° luglio 2017 anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

 

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